Art. 8.
(Finanziamenti privati).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il trattamento tributario dei finanziamenti privati destinati alle università, prevedendo in particolare:

          a) un regime fiscalmente agevolato per le erogazioni liberali effettuate in favore delle università da parte di coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società;

          b) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo delle commesse di ricerca a università e istituti pubblici di ricerca da parte delle piccole e medie imprese;

          c) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'investimento sostenuto dalle imprese per finanziare dottorati di ricerca sulla base di convenzioni tra imprese e università.